STATUTO

Art. 1)    È costituita una associazione “ASSOCIAZIONE DIFFUSIONE CULTURA PENSIERIPAROLE ONLUS” con sede a Padova. La variazione della sede legale non comporta modifica del presente Statuto, ma l’obbligo di darne comunicazione agli uffici competenti. L’Associazione utilizzerà, nella denominazione e in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, la locuzione “organizzazione non lucrativa di utilità sociale” o l’acronimo “ONLUS”, solo qualora l’Associazione ottenga l’iscrizione in anagrafe ONLUS. L’Associazione è apartitica, apolitica e aconfessionale, non ha scopo di lucro e persegue in modo esclusivo finalità di solidarietà sociale.
Le finalità che si propone l’Associazione sono:

  1. la beneficenza diretta a favore di soggetti in stato di indigenza al fine di migliorare e sostenere la cultura dello studio, della lettura e della scrittura in generale. La beneficenza avverrà attraverso l’organizzazione di raccolte fondi e la raccolta di contributi destinati all’acquisto di materiale scolastico, libri, strumenti per la costruzione di scuole, erogazioni gratuite in denaro e tutto quanto necessario per un adeguato sostentamento dello studio.
  2. la beneficenza indiretta verso enti pubblici e/o privati che operano per progetti di utilità sociale rientranti tra le attività previste dal D.Lgs. 460/97;
  3. la formazione scolastica a soggetti in stato di indigenza.

L’attività di beneficenza diretta e indiretta verrà svolta seguendo le indicazioni presenti nella Circolare 12/E 2009. L’Associazione prevede il divieto di svolgere attività diverse da quelle menzionate all’art. 10 lettera a) del decreto legislativo delegato 4 dicembre 1997 n. 460
La durata dell’Associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta in qualsiasi momento con delibera dell’Assemblea Straordinaria degli Associati. L’anno associativo e l’esercizio finanziario iniziano l’1 gennaio e terminano il 31 dicembre di ciascun anno solare.

Art. 2)    L’Associazione è caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall’elettività e gratuità delle cariche associative e delle prestazioni rese dagli Associati.
L’Associazione si avvale di prestazioni volontarie, personali e gratuite dei propri aderenti e non può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo se non per quanto strettamente necessario ad assicurare il regolare funzionamento delle strutture.

Art. 3)    L’Associazione è organizzata e disciplinata in conformità al presente Statuto e al Regolamento Interno che viene redatto dal Consiglio Direttivo e approvato dall’Assemblea Ordinaria degli Associati.

 

 

CATEGORIE DI ASSOCIATI

Art. 4)    L’Associazione comprende le seguenti categorie di Associati: ordinari, volontari, sostenitori, benemeriti.

Art. 5)    Gli Associati ordinari partecipano alle assemblee con diritto di voto e possono essere eletti alle cariche associative, versano la quota di iscrizione, annualmente stabilita dall’Assemblea.

Art. 6)    Gli Associati volontari partecipano alle assemblee con diritto di voto e possono essere eletti alle cariche associative, versano la quota di iscrizione, annualmente stabilita dall’Assemblea e prestano la propria opera in modo personale e gratuito.

Art. 7)    Gli Associati sostenitori partecipano alle assemblee con diritto di voto e possono essere eletti alle cariche associative, versano la quota di iscrizione, annualmente stabilita dall’Assemblea ed erogano contribuzioni volontarie straordinarie.

Art. 8)    Lo status di Associato benemerito viene conferito dall’Assemblea Ordinaria degli Associati a titolo permanente a persone ragguardevoli e benemerite nei confronti dell’Associazione.
Gli Associati benemeriti non versano contributi associativi e non godono né dell’elettorato attivo né dell’elettorato passivo.

Art. 9)    L’Associazione prevede una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l’effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

 

AMMISSIONE DEGLI ASSOCIATI

Art. 10)  Sono Associati tutti coloro che partecipano alle attività associative previa iscrizione all’Associazione. E’ escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo stesso e ai diritti e doveri che ne derivano. Possono far parte dell’Associazione, in qualità di Associati, solo le persone fisiche che ne facciano richiesta.
La domanda per l’ammissione all’Associazione, redatta su apposito modulo, deve essere indirizzata al Consiglio Direttivo, previa sottoscrizione del richiedente.

Art. 11)  I nuovi Associati vengono ammessi su insindacabile parere favorevole del Consiglio Direttivo reso entro i successivi quindici giorni.

Art. 12)  Contro la decisione motivata con la quale il Consiglio Direttivo respinga la domanda di ammissione all’Associazione è ammesso ricorso all’Assemblea Ordinaria degli Associati.
In qualsivoglia ipotesi di mancato accoglimento della domanda di ammissione, il richiedente non ammesso può rinnovare la domanda di ammissione all’Associazione purché sia trascorso un anno dalla precedente.
Il rigetto della domanda comporta la restituzione della quota associativa, se preventivamente versata.

Art. 13)  Gli Associati che, avendo cessato la propria appartenenza alla Associazione, desiderino farne di nuovo parte, debbono sottostare alla identica procedura prevista dagli articoli che precedono con riferimento alle nuove domande.
Non possono essere ammesse all’Associazione persone che siano state radiate dall’Associazione.

 

DIRITTI E OBBLIGHI DEGLI ASSOCIATI

Art. 14)  Gli Associati godono, al momento dell’ammissione, del diritto di partecipare alle Assemblee nonché dell’elettorato attivo e passivo, salvo quanto diversamente previsto nel precedente articolo 8.
Gli Associati hanno diritto di accedere alla sede dell’Associazione e di partecipare alle manifestazioni indette secondo le modalità che potranno essere di volta in volta stabilite o in conformità al Regolamento Interno.
Gli Associati svolgono la propria attività nell’Associazione in modo personale, volontario e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto, in ragione delle disponibilità personali. Agli Associati possono solo essere rimborsate dall’Associazione le spese effettivamente sostenute per l’attività prestata, previa esibizione della documentazione giustificativa ed entro i limiti preventivamente stabiliti dall’Associazione.

Art. 15)  Gli Associati hanno l’obbligo di:

  1. osservare il presente Statuto e il Regolamento Interno, accettandoli e considerandoli tutti come personalmente cogenti;
  2. versare nei tempi e nei modi stabiliti le quote associative determinate dal Consiglio Direttivo;
  3. informare ai principi di lealtà, probità e rettitudine il proprio comportamento nei rapporti con gli altri Associati, con l’Associazione e i suoi organi sociali.

 

DECADENZA DEGLI ASSOCIATI

Art. 16)  Gli Associati cessano di appartenere all’Associazione nella ricorrenza di uno dei seguenti casi:

  • recesso volontario, formalizzato dall’Associato che intenda far cessare la propria appartenenza all’Associazione per iscritto entro il 30 settembre di ciascun anno solare, indirizzando la relativa comunicazione al Consiglio Direttivo;
  • mancato pagamento della quota associativa, osservate le modalità di cui al successivo articolo 28;
  • radiazione, deliberata dalla Assemblea Straordinaria, pronunciata contro l’Associato che abbia commesso azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell’Associazione ovvero che, con la propria condotta, abbia ostacolato e ostacoli il buon andamento dell’Associazione; nel corso dell’Assemblea Straordinaria, alla quale deve essere convocato l’Associato nei confronti del quale la radiazione deve essere deliberata, si procede in contraddittorio con l’interessato a una disamina degli addebiti contestati.

Gli Associati che siano receduti o siano stati esclusi o che comunque abbiano cessato di appartenere all’Associazione non possono richiedere in parte o per intero i contributi e/o le quote associative a qualsiasi titolo versati, né hanno alcun diritto sul fondo di dotazione dell’Associazione.

 

ORGANI SOCIALI

Art. 17)  Gli Organi dell’Associazione sono:

  1. l’Assemblea degli Associati aventi diritto a voto
  2. il Presidente
  3. il Consiglio Direttivo

Art. 18)  L’Assemblea dell’Associazione comprende tutti gli Associati aventi diritto al voto. Quando è regolarmente convocata e costituita rappresenta l’universalità degli Associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli Associati, anche se non intervenuti o dissenzienti. L’Assemblea può essere convocata in sessioni ordinarie e straordinarie e indetta in prima e, se necessario, in seconda convocazione. Per la partecipazione alle Assemblee Ordinarie e Straordinarie gli Associati devono essere in regola con il pagamento delle quote associative; tale obbligo sussiste anche per gli Associati rappresentati per delega. Ogni Associato avente diritto al voto ha la facoltà di farsi rappresentare da un altro Associato, per mezzo di delega personale scritta. Ogni Associato può essere portatore al massimo di due deleghe.

Art. 19)  L’Assemblea Ordinaria deve essere convocata, a cura del Consiglio Direttivo, almeno una volta all’anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale, per l’approvazione del rendiconto economico e finanziario e per l’esame del bilancio preventivo. La convocazione dell’Assemblea può essere altresì richiesta al Consiglio Direttivo da almeno un terzo degli Associati, in regola con il pagamento delle quote associative all’atto della richiesta, che ne propongono l’ordine del giorno. In tale eventualità la convocazione dell’Assemblea è atto dovuto da parte del Consiglio Direttivo. L’Assemblea deve essere convocata presso la sede dell’Associazione o, comunque, in luogo idoneo a garantire la massima partecipazione degli Associati. La convocazione dell’Assemblea Ordinaria deve avvenire almeno dieci giorni prima della data fissata per l’adunanza mediante affissione di avviso nella sede dell’Associazione a mezzo di posta ordinaria, elettronica o messaggio telefax, salvo i casi di particolare e comprovata urgenza, nei quali è consentito il preavviso telefonico almeno ventiquattro ore prima della data fissata per la riunione. Nella convocazione dell’Assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l’ora dell’adunanza nonché l’elenco delle materie da trattare. L’Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo e, in caso di sua assenza o impedimento, da una delle persone legittimamente intervenute all’Assemblea e designata dalla maggioranza dei presenti. L’Assemblea nomina un segretario e, se necessario, due scrutatori. Il Presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l’ordine delle votazioni. Di ogni Assemblea deve essere redatto apposito verbale firmato dal Presidente della stessa, dal segretario e, se nominati, dai due scrutatori. Copia dello stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli Associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo a garantirne la massima diffusione.

Art. 20)  L’Assemblea Ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta degli Associati aventi diritto di voto e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ogni Associato ha diritto a esprimere un voto. L’Assemblea Straordinaria in prima convocazione è validamente costituita quando sono presenti due terzi degli Associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Trascorsa un’ora dalla prima convocazione, tanto l’Assemblea Ordinaria che l’Assemblea Straordinaria sono validamente costituite qualunque sia il numero degli Associati intervenuti e deliberano con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Art. 21)  All’Assemblea Ordinaria spetta:

  • votare la relazione sulla gestione annuale;
  • esaminare e approvare il rendiconto economico e finanziario e il bilancio preventivo annuale dell’Associazione;
  • eleggere il Presidente e i componenti del Consiglio Direttivo, tra i quali la carica di Vice Presidente viene assunta dal Consigliere che abbia ottenuto il maggior numero di voti;
  • assumere le ulteriori determinazioni che siano ad essa sottoposte dal Consiglio Direttivo o dagli Associati;
  • conferire lo status di Associato benemerito;
  • deliberare sugli indirizzi e sulle direttive generali dell’Associazione;
  • approvare il Regolamento Interno;
  • deliberare sui ricorsi proposti avverso le deliberazioni con le quali il Consiglio Direttivo abbia respinto la domanda di ammissione all’Associazione;

Art. 22)  All’Assemblea Straordinaria, convocata dal Consiglio Direttivo a mezzo di lettera spedita agli Associati almeno quindici giorni prima della data fissata per l’adunanza, spetta deliberare:

  • le modificazioni dello Statuto;
  • lo scioglimento, l’estinzione o la trasformazione dell’Associazione;
  • la nomina e la determinazione dei poteri dei liquidatori;
  • la devoluzione dei beni costituenti il fondo di dotazione;
  • la radiazione dall’Associazione.

Art. 23)  Le elezioni alle cariche dell’Associazione e le deliberazioni riguardanti le persone degli Associati o dei richiedenti l’ammissione all’Associazione vengono effettuate per votazione segreta o per acclamazione. In tutti gli altri casi il voto è espresso per appello nominale o per alzata di mano e controprova. L’elezione del Presidente e dei componenti il Consiglio Direttivo può avvenire anche a mezzo di liste recanti l’indicazione del Presidente e di almeno quattro Consiglieri. Le liste debbono essere consegnate al Consiglio Direttivo per i controlli formali (accettazione da parte dei singoli componenti della carica proposta, regolare versamento delle quote associative, assenza di sospensioni irrogate dal Collegio dei Probiviri) almeno sette giorni prima della data fissata per l’Assemblea ed esposte consecutivamente all’albo sociale per i due giorni precedenti l’adunanza.

Art. 24)  L’Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo, composto da un numero di tre membri. Il Consiglio Direttivo rimane in carica cinque anni e i suoi componenti sono rieleggibili. Il Consiglio Direttivo nella sua prima riunione nomina il Segretario e il Tesoriere. Il Consiglio Direttivo può affidare in via esclusiva a taluni Consiglieri la sovrintendenza sui diversi rami della gestione e della direzione dell’Associazione. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo, per la loro validità, debbono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal Segretario. Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qual volta il Presidente lo ritenga necessario oppure ne sia fatta richiesta scritta da almeno due Consiglieri senza formalità.

Art. 25)  Il Consiglio Direttivo:

  • ha la direzione amministrativa dell’Associazione;
  • vigila sulla puntuale osservanza dello Statuto e del Regolamento Interno;
  • adotta i regolamenti per il buon andamento dell’Associazione e per l’uso dei beni e servizi della stessa;
  • elabora il programma annuale delle attività sociali e culturali;
  • prende i provvedimenti relativi alle votazioni e adotta le norme interne per il proprio funzionamento;
  • delibera sull’eventuale assunzione e trattamento del personale dipendente o di consulenti esterni e vigila sullo svolgimento del rapporto di lavoro e/o di consulenza;
  • delibera sulle domande di ammissione all’Associazione nonché sulla permanenza degli Associati nell’Associazione;
  • fissa le date delle Assemblee Ordinarie – da indire almeno una volta all’anno – e convoca l’Assemblea Straordinaria qualora lo reputi necessario o venga richiesto dagli Associati;
  • fissa le quote associative annuali;
  • redige il bilancio preventivo e quello consuntivo, unitamente alla relazione sulla gestione annuale dell’Associazione, da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea Ordinaria;
  • attua le finalità previste dallo Statuto nonché le deliberazioni dell’Assemblea;
  • decide ogni altro atto necessario alla vita dell’Associazione.

Art. 26)  Il Presidente:

  • ha la rappresentanza legale dell’Associazione nei rapporti con i terzi e in giudizio;
  • convoca e presiede il Consiglio Direttivo;
  • firma tutti gli atti dell’Associazione;
  • adotta i provvedimenti che ritiene necessari per il buon andamento dell’Associazione.

È coadiuvato dal Vice Presidente che può sostituirlo, in caso di sua assenza o impedimento temporaneo o nell’esercizio di quelle incombenze per le quali abbia ricevuto espressa delega, anche nella rappresentanza dell’Associazione. Assenza o impedimenti per periodi continuativi superiori a sei mesi si considerano definitivi e impongono entro i successivi trenta giorni l’elezione di un nuovo Presidente.

 

NATURA – DURATA – ELEZIONE DELLE CARICHE ASSOCIATIVE

Art. 27)  Tutte le cariche associative elettive sono onorifiche e si intendono a titolo gratuito. Possono ricoprire cariche nell’Associazione i soli Associati in regola con il pagamento delle quote associative e che non abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitti non colposi. Le vacanze che dovessero verificarsi, a qualsiasi titolo, nel corso del quinquennio, purché inferiori alla metà dei componenti l’Organo, possono essere ricoperte con i primi dei non eletti. In mancanza ovvero nell’ipotesi in cui venga a mancare un numero di componenti dell’organo superiore alla metà si procede a nuove elezioni per la copertura delle sole cariche vacanti, i neo eletti cessando comunque dalla carica al termine del mandato degli ulteriori componenti dell’organo. La decadenza del Presidente, per qualsiasi causa, rende comunque obbligatorio procedere a una nuova elezione, che deve avere luogo entro venti giorni dall’evento che abbia determinato la decadenza. Il Presidente e i componenti dell’organo associativo decaduti o dimissionari sono tenuti a restare in carica per l’ordinaria amministrazione fino a quando non siano subentrati i sostituti e non siano state definite le eventuali pendenze di natura economica con l’Associazione. Il Presidente viene eletto direttamente dall’Assemblea Ordinaria con votazione separata e precedente le altre. Nel caso non venga raggiunta la maggioranza assoluta alla prima votazione, si procede al ballottaggio tra i due candidati che abbiano riportato il maggior numero di preferenze. Risulta eletto Presidente il candidato che abbia ottenuto la maggioranza dei voti validamente espressi dall’Assemblea Ordinaria. Ultimata la votazione per il Presidente, si procede alla votazione per l’elezione dei componenti il Consiglio Direttivo. Nel caso in cui due o più candidati abbiano ottenuto lo stesso numero di suffragi, risulta eletto il più anziano. In caso di rinuncia si procede per cooptazione.

 

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 28)  L’Associato, debitore verso l’Associazione a qualunque titolo, è invitato dal Presidente a pagare il proprio debito entro un mese. Qualora l’Associato non ottemperi all’invito e tale termine sia spirato senza esecuzione di alcun pagamento, il Consiglio Direttivo può deliberare l’estromissione dell’Associato moroso dall’Associazione, fermo in ogni caso il diritto dell’Associazione di assumere le iniziative ritenute più opportune per il soddisfacimento delle proprie ragioni di credito.

Art. 29)  Il Presidente ha facoltà di ammonire l’Associato che non adempia i propri obblighi o turbi il sereno svolgimento delle attività dell’Associazione. E’ altresì in facoltà del Presidente di allontanare temporaneamente dalle sale dell’Associazione un Associato nei casi di urgenza, informandone successivamente il Consiglio Direttivo che può investire il Collegio dei Probiviri per l’adozione delle sanzioni ritenute opportune.

Art. 30)  A cura e sotto la vigilanza del Consigliere Tesoriere vengono tenuti:

  • il libro degli Associati, nel quale sono indicati nome, cognome e domicilio degli Associati, con indicazione per ciascun Associato della data di ammissione;
  • il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle Assemblee;
  • il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.

Gli Associati hanno diritto di esaminare i primi due libri e, previa autorizzazione del Presidente, anche il terzo per intero o per estratto.

Art. 31)  Il Consiglio Direttivo redige il rendiconto economico-finanziario dell’Associazione da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea Ordinaria. Il conto consuntivo, recante l’indicazione di tutte le entrate e le uscite relative all’esercizio annuale trascorso, deve informare circa la situazione economico-finanziaria ed essere accompagnato dalla relazione di accompagnamento. Il conto preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata per l’esercizio annuale successivo. Il rendiconto economico-finanziario dell’Associazione deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell’Associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli Associati.

Art. 32)  Il fondo di dotazione dell’Associazione è costituito dalle liberalità in denaro effettuate dagli Associati, dai contributi, donazioni e lasciti testamentari, dalle quote associative determinate annualmente dal Consiglio Direttivo, da ogni altro tipo di entrate ammesse ai sensi del decreto legislativo delegato 4 dicembre 1997 n. 460 nonché dai beni mobili, attrezzature e dai valori mobiliari acquistati con i mezzi finanziari costituenti il fondo di dotazione. L’Associazione può gestire valori mobiliari, acquistati o ricevuti in donazione, al solo scopo di stabile investimento e non di collocamento. L’Associazione ha l’obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle proprie attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse. L’Associazione ha il divieto di distribuire agli Associati, anche in forme indirette, utili e avanzi di gestione nonché fondi e riserve integranti in fondo di dotazione.

 

SCIOGLIMENTO – LIQUIDAZIONE E DEVOLUZIONE DEI BENI

Art. 33) Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’Assemblea degli Associati, convocata in sessione straordinaria, con l’approvazione, sia in prima che in seconda convocazione, di almeno 4/5 degli Associati esprimenti il solo voto personale, con esclusione delle deleghe. Parimenti la richiesta da parte degli Associati di convocazione dell’Assemblea Straordinaria per la delibera di scioglimento dell’Associazione deve essere presentata da almeno 4/5 degli Associati con diritto di voto, con esclusione delle deleghe. Contestualmente alla delibera di scioglimento dell’Associazione, l’Assemblea Straordinaria – sentito l’organo di controllo di cui all’art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n. 662 – delibera in merito alla destinazione dell’eventuale residuo attivo del fondo di destinazione dell’Associazione. Previa liquidazione dell’avanzo finanziario del fondo di destinazione, cui provvedono i Liquidatori nominati dall’Assemblea Straordinaria, la destinazione del patrimonio residuo avviene a favore di altra ONLUS che persegua finalità analoghe a quelle dell’Associazione o a favore di organizzazioni con fini di pubblica utilità, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

 

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 34)  Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni normative contenute nel codice civile e nelle leggi vigenti in materia.